COMUNE DI ARBOREA
Provincia di Oristano
ORDINANZA N. 3 DEL 19.05.2025
LA SINDACA DOTT.SSA MANUELA PINTUS HA EMESSO LA SEGUENTE ORDINANZA
ORDINA
1) Entro il 1° giugno 2025 di adempiere alle prescrizioni di cui all’ allegato n. 8 alla
Delibera Regionale 05/48 del 29.01.2025 prescrizioni regionali antincendio 2023-2025
aggiornamento anno 2025:
a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del
suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area
limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal
limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia
parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai
fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a
10 metri;
c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia
arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie
contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno
coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro
confinante con il bosco;
e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono
realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce
protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
2) Ai sensi dell’art. 18 Titolo IV dell’allegato alla Delibera Regionale 11/34 del
30.04.2024 prescrizioni regionali antincendio 2023-2025 aggiornamento anno 2024:
a) I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri
materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono
rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti
delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) I proprietari e gestori di cui al comma precedente entro il 1° giugno 2025 hanno
l’obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe
almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque
di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta di materiale stoccato.
3) Ai sensi dell’art. 19 Titolo IV dell’allegato alla Delibera Regionale 05/48 del
29.01.2025 prescrizioni regionali antincendio 2023-2025 aggiornamento anno 2025:
a) Entro il 1 Giugno 2025, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali
in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le
parti legnose risultanti. Per i tagli effettuati in data successiva al 15 maggio, lo sgombero
delle tagliate dai residui di lavorazione di cui al presente articolo è contestuale ai tagli
medesimi. Sono fatte salve le deroghe e le prescrizioni del STIR, formulate ai sensi
dell’art. 16 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con Decreto
dell’Assessore della difesa dell’ambiente del 31 marzo 2021.
4) Ai sensi dell’art. 24 Titolo IV dell’Allegato alla Delibera Regionale 05/48 del
29.01.2025 prescrizioni regionali antincendio 2023-2025 aggiornamento anno 2025:
a) Entro il 1° giugno 2025, nelle strutture ricettive di cui all’art. 2, della L.R. n. 11 del
11.05.2015 e di cui all’art. 13, della L.R. n. 16 del 28.07.2017, nei condomini, comunioni
private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, ubicati in aree boscate di cui al
successivo art. 27, o confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni
coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per
quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza
antincendio contenute nel presente Titolo.
2) Tutte le strutture, di cui al comma precedente, devono essere dotate di idonei
dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili
del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.
b) In tutte le attività ricettive di cui al precedente comma, deve essere predisposta
obbligatoriamente un’adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le
autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall’esterno sia da evitare il
propagarsi all’esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all’interno all’area di
parcheggio. Le aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di
intrattenimento, località balneari, spiagge e simili devono essere realizzate in maniera da
garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall’esterno e
avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco.
In particolare si devono prevedere le seguenti dotazioni:
• le aree devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti
o comunque permettere ai veicoli una via di fuga alternativa in caso
d’incendio;
• lungo il perimetro, laddove possibile e ritenuto necessario dal Comune
competente, deve essere realizzata una fascia parafuoco, che deve essere
arata all’inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate
innaffiature;
• le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie di fondo con assenza
di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio
aree nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o
ricoperta da inerti.
c) Per le strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con
capacità ricettiva superiore a 400 persone, si applicano le disposizioni contenute nel
Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2014 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2014) come
modificato dal DM 02.07.2019 (G.U. Serie Generale n. 162 del 12 luglio 2019).
d) Sono fatte salve le specifiche normative di prevenzione incendi riguardanti le aree a
rischio specifico ricadenti nel campo di applicazione del DPR 1agosto 2011, n. 151
(nuovo regolamento di prevenzione incendi).
5) I complessi indicati all’art. 24 dell’Allegato alla Delibera Regionale 17/53 del
04.05.2023 prescrizioni regionali antincendio 2023-2025, devono essere dotati, lungo
tutto il perimetro, di fasce parafuoco costituite da terreno privo di vegetazione, di
larghezza variabile, così come indicato nella tabella della Delibera Regionale 17/53 del
04.05.2023.
7) Dal 01 giugno al 31 ottobre 2025, “periodo di elevato pericolo”, così come previsto
dagli artt.5-6-7-8-9 dell’allegato alla Delibera Regionale 05/48 del 29.01.2025
prescrizioni regionali antincendio 2023-2025, gli Ispettorati forestali (STIR del CFVA), su
richiesta motivata, possono autorizzare le seguenti attività:
a) all’interno di aree boschive l’uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,
l’utilizzo di motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;
b) esercizio delle carbonaie;
c) pratiche fitosanitarie.
Le richieste di cui sopra, devono pervenire agli Ispettorati forestali competenti almeno
dieci giorni prima dell’esecuzione delle stesse.
Nell’autorizzazione di cui al primo comma sono contenute le modalità di esercizio e di
prevenzione tra cui l’obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di
isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.
8) Le manifestazioni pirotecniche ai sensi dell’art. 10 Titolo III dell’allegato alla
Delibera Regionale 05/48 del 29.01.2025, sono autorizzate previa formale richiesta da
inviare almeno 15 (quindici) giorni prima dello spettacolo all’Ispettorato forestale
competente per territorio, utilizzando lo schema di modello “Allegato B”, esclusivamente
alle persone riconosciute idonee ai sensi del T.U.L.P.S., purché siano adottate tutte le
precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.
9) Ai sensi dell’art. 12 Titolo III dell’Allegato alla Delibera Regionale 05/48 del
29.01.2025 la pratica strettamente agricola e silvi colturale di abbruciamento di stoppie,
di residui colturali e silvi colturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di
terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:
a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai
soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per
territorio, utilizzando l’apposito modello “Allegato C”;
b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni
irrigui, ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale
competente per territorio;
c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre,
solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall’Ispettorato forestale
competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano
determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione
accidentale delle fiamme;
d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a
soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per
territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica
agricola e silvi colturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20
giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati
che verificano l’idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteoclimatica,
e ne autorizzano l’esecuzione.
10) Ai sensi dell’art. 13 Titolo III dell’allegato alla Delibera Regionale 05/48 del
29.01.2025, al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di
autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e silvi colturali, devono essere
presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle
Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello
“Allegato C”.
11) Dal 1° giugno 2025 al 31 ottobre 2025, periodo di “elevato pericolo di incendio
boschivo” ai sensi dell’art. 7, così come previsto dall’art. 8 dell’Allegato alla Delibera
05/48 del 29.01.2025, sono vietate le seguenti azioni:
a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
b) utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire
l’innesco di un incendio, di cui all’art. 2 della L. 353/2000;
d) smaltire braci;
e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette
e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso
possa innescare o propagare il fuoco;
f) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale
vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte
temperature.
COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DEL PERIMETRO URBANO
12) All’interno del centro abitato i proprietari di aree incolte o gli utilizzatori di aree
pubbliche sono tenuti alla pulizia delle aree entro il 1° giugno 2025 liberando le stesse
dalla presenza di erbe secche, sterpi o quant’altro possa costituire pericolo d’incendio o
ricettacolo di insetti o parassiti nocivi, tra cui le zecche.
a) Il divieto di pascolo e del transito degli animali nel centro abitato e nelle zone
prospicienti, salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le
necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario dell’Azienda
ASL di Oristano.
b) Gli utilizzatori di aree pubbliche prospicienti le loro abitazioni, possono previa
comunicazione curarne il verde, avendo la possibilità di impiantare in esse,
esclusivamente ESSENZE FLOREALI DI BASSO FUSTO;
INFORMA Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l’applicazione
delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi per
un importo da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lvo. del 18.08.2000 n°
267. La violazione dei precetti di cui alle prescrizioni regionali è punita a norma della
legge del 21 novembre 2000, n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n 155), secondo quanto
indicato nell’”Allegato D” Prontuario delle sanzioni amministrative.
DEMANDA
Alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza
Ambientale il controllo sul rispetto della presente e delle Prescrizioni Regionali
Antincendio, contenute nell’allegato alla deliberazione della G.R. n. 05/48 del
29.01.2025. Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere
organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 112
numero unico di emergenza.
AVVERTE
Ai sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971, è possibile effettuare ricorso, avverso la
presente ordinanza, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. Sardegna,
entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
Alternativamente, per soli motivi di legittimità, è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, nelle forme
e nei modi stabiliti dal D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971.
La Sindaca
Dott.ssa Manuela Pintus