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DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO CON TAPPO CHIUSO IN OCCASIONE DELLA FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI CRISTO REDENTORE PREVISTI NEI GIORNI 18, 19 E 20 LUGLIO 2025.
Per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica, indicati in premessa, nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 Luglio 2025 dalle ore 18:30 di tutte le giornate e fino al termine degli eventi in programma:
1. divieto a chiunque, nelle aree incluse all’interno del perimetro Urbano, di somministrare, vendere e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro;
2. divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e anche ove distribuite da distributori automatici;
3. il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubblicheesterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico;
4. il divieto di cui ai precedenti punti si applica anche agli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita di prodotti alimentari, altrimenti definiti “supermercati”;
5. il divieto, a chiunque, di possesso e/o consumazione di bevande in bottiglie o contenitori di vetro nelle aree pubbliche interessate dallo svolgimento delle manifestazioni sopra citate.
AVVISA
che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l’illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00.
AVVERTE
Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell’art. 18, della L. 689/81, il Responsabile del
Servizio vigilanza è l’autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l’accertamento delle violazioni.