L’assegno di maternità è corrisposto in base all’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53» e all’art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1998, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448».
La pratica viene istruita dal Comune ma l’importo viene erogato dall’INPS.
L’importo dell’assegno e l’ISEE massimo per accedere alla prestazione sono rivalutati annualmente con Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le famiglie,