PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI: (legge regionale n. 11/85 e n. 43/93): deve essere presentata domanda d’ammissione al comune di residenza una volta accertate la patologia. La decorrenza per l’erogazione del beneficio è il primo giorno di trattamento regolarmente certificato. Le provvidenze vengono liquidate a cadenza trimestrale. La documentazione, inerente le terapie effettuate, deve essere, pertanto, presentata al Comune, entro il 10 di ogni mese successivo al trattamento.
PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA, EMOFILIA ED EMOLINFOPATIA MALIGNA: (legge regionale n. 27/83 e ss.mm.ii.) deve essere presentata la domanda d’ammissione al comune di residenza una volta accertate le patologie. Il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda corredata dalla documentazione dovuta e specificata nel modulo di richiesta pubblicato. Le provvidenze vengono liquidate semestralmente. La documentazione, inerente le terapie effettuate, deve essere, pertanto, presentata al Comune, entro il 10 Luglio ed il 10 Gennaio di ogni anno.
PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE: (legge regionale n. 9/2004) deve essere presentata la domanda d’ammissione al comune di residenza una volta accertata la patologia, entro e non oltre 6 mesi dall’inizio del trattamento e delle cure, corredata dalla documentazione dovuta e specificata nel modulo di richiesta pubblicato. Le provvidenze vengono liquidate a partire dal 2016 trimestralmente e non più a sportello. I viaggi e soggiorni effettuati possono anche essere autocertificati secondo le modalità previste dalla legge. Sarà cura del Comune esercitare controlli a campione sulle dichiarazioni rese.
SUSSIDI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISTURBO MENTALE: (L.L.n. 15/92 e n. 20/97) deve essere presentata domanda d’ammissione al Comune, in seguito al riconoscimento effettuato a cura del C.S.M./Consultorio/Neuropsichiatria infantile, ecc… dell’azienda ASL di riferimento (e rientrare in una delle patologie previste dall’allegato A all’art. 7 della L.R. n. 15/92 come integrato dall’art.16 della L.R. n. 20/97). I sussidi verranno concessi per i tempi e gli obiettivi definiti dai piani di intervento terapeutico-riabilitativo personalizzato, predisposto dal C.S.M. e dagli altri soggetti di cui all’art. 2 della legge 20/97, e concordati con il comune di residenza della persona assistita. Oltre all’erogazione del sussidio e/o in sostituzione ad esso può essere previsto l’inserimento in attività lavorative e di socializzazione. La durata massima dell’intervento è pari a 12 mesi. Il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il modulo di domanda deve essere ritirrato presso la struttura ASl di riferimento.
CONTRIBUTI PER TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA': (legge regionale n. 12/85 art. 92). Il comune e le ASL possono erogare contributi per il trasporto di persone disabili verso centri di riabilitazione e cura. Per maggiori informazioni rivolgersi in Comune e ritiro modulistica rivolgersi in Comune.