Richiedere la Separazione o Divorzi in Comune

Servizio attivo

L'art. 12 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune

A chi è rivolto

A tutti i cittadini 

Come fare

L'art. 12 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza di un avvocato è facoltativa. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono scaricare il modulo di dichiarazione del procedimento da eseguire, compilarlo e sottoscriverlo e consegnarlo oppure trasmetterlo via email (allegandovi copia della Carta di Identità).

Conclusa questa operazione devono presentarsi, previo appuntamento (da prendere di persona presso l'Ufficio Demografici muniti del proprio documento di identità in corso di validità oppure telefonando a: 0783/8033204

I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non NON potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile:

- la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)

- la regolamentazione dell'uso della casa coniugale. autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

- attribuzione assegno periodico

- la sua revoca

- la sua revisione quantitativa.

 

Cosa serve

.    iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
oppure
.    trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
oppure
.    residenza di uno dei coniugi.

Cosa si ottiene

La protocollazione della richiesta

Tempi e scadenze

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensualea dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevute le dichiarazioni dei due coniugi (mediante un atto di stato civile), li invita a comparire di fronte a sé, NON PRIMA di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, per la cosiddetta conferma dell'accordo (su un altro atto di stato civile).

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Viale Omodeo 5, 09092 Arborea, 09092 Arborea OR, Italia

Telefono: 07831782558
Telefono: 07838033204
Email: servizidemografici@comunearborea.it
PEC: servizidemografici@pec.comunearborea.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 16/07/2024